DAE (DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO): È LEGGE L’OBBLIGO DI INSTALLAZIONE NEI LUOGHI PUBBLICI

DAE (DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO): È LEGGE L’OBBLIGO DI INSTALLAZIONE NEI LUOGHI PUBBLICI

Con la legge 116 del 4 agosto 2021 ( Click qui per ulteriori informazioni ) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13/8/2021, entra in vigore dal 13/9/2021 la norma salva-vita che prevede l’installazione dei DAE (defibrillatori automatici e semiautomatici) nei luoghi pubblici.

Scopriamo le principali novità introdotte dalla nuova legge sui defibrillatori.

DOV’È OBBLIGATORIO INSTALLARE IL DEFIBRILLATORE DAE?

Il testo di legge prevede che il defibrillatore (DAE) sia presente presso:

  • tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano almeno 15 dipendenti e che abbiano rapporti con il pubblico, in particolare presso:
    • Sedi dello Stato
    • Scuole, istituti di ogni ordine e grado
    • Provincie, Regioni, Comuni, Comunità montane
    • Università
    • Case popolari
    • Camere di commercio, industria, artigiano e agricoltura
    • Enti e strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
    • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
    • Agenzie pubbliche

 Inoltre il DAE deve essere presente in:

  • Aeroporti
  • Stazioni ferroviarie
  • Porti
  • A bordo di mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi, extraurbano

È confermato quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 che obbliga, dal 30 giugno 2017, le società sportive professionali e dilettantistiche a disporre dei defibrillatori DAE durante le competizioni sportive, durante gli allenamenti oltre che dei relativi operatori addestrati negli impianti sportivi permanentemente o temporaneamente utilizzati.

Viene inoltre aggiunto che gli impianti sportivi pubblici devono â€œcondividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l’esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico”.

QUALI SARANNO I TEMPI PER L’INSTALLAZIONE DEI DEFIBRILLATORI DAE?

Ecco le fasi previste dalla Legge 116/2021 per attuare le previsioni di installazione dei DAE:

  • In primo luogo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge 116/2021, cioè entro il 13/11/21, verranno stabiliti i criteri e le modalità di installazione dei Defibrillatori (DAE), che dovranno avere idonea segnaletica per l’individuazione del dispositivo, favorendo dove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24
  • Successivamente, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge 116/2021, cioè entro il 13/12/21, verrà predisposto un programma pluriennale, della durata di 5 anni, modificabile a seconda delle esigenze, per favorire la diffusione ed utilizzazione dei defibrillatori (DAE)

È prevista la possibilità da parte degli Enti territoriali di incentivare, anche attraverso misure premiali, l’installazione dei DAE all’interno di centri commerciali, condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte.

È NECESSARIO COMUNICARE LA PRESENZA DEL DEFIBRILLATORE DAE?

L’art. 6 della Legge 116/2021 stabilisce che, al fine di garantire una repentina localizzazione del defibrillatore (DAE) in caso si verifichi un arresto cardiaco da parte degli operatori dei servizi di emergenza che ricevono chiamate di emergenza, i soggetti pubblici e privati già dotati di un defibrillatore DAE, entro 60 giorni dalla messa a disposizione, devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria “118” competente per il territorio, specificando:

  • Numero dei dispositivi a disposizione
  • Caratteristiche
  • Marca e modello
  • Esatta ubicazione
  • Orari di accessibilità al pubblico
  • Data di scadenza delle parti deteriorabili (batterie e piastre adesive)
  • Nominativi del personale in possesso di un’abilitazione all’utilizzo del DAE

Per i Defibrillatori DAE acquistati successivamente all’entrata in vigore della Legge 116/2021, all’atto della vendita il rivenditore dovrà compilare le informazioni richieste attraverso modulistica informatica, richiedendo le informazioni all’acquirente.

CHI PUÃ’ UTILIZZARE IL DEFIBRILLATORE DAE?

La legislazione vigente, principalmente la Legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici” così come modificata dalla Legge 116/2021 e il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011, prevede che siano le Regioni e le Province Autonome a disciplinare il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte del personale non ospedaliero. Con ulteriore Circolare del 20/5/2014, il Ministero della Salute ha imposto il mutuo riconoscimento della formazione tra le regioni, prevedendo che “l’autorizzazione all’utilizzo del DAE ha validità su tutto il territorio Nazionale”.

 

CI SONO DELLE RESPONSABILITÀ NELL’UTILIZZO DEL DAE SE NON HO ADEGUATA FORMAZIONE?

La legge 116/2021 specifica che: “l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonareIn assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti formativi previstiSi applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore DAE o procede alla rianimazione cardiopolmonare”.

Ricordiamo che l’art. 54 ( Click per ulteriori informazioni ) del codice penale stabilisce che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

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